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Diritto d’autore: no al lettore per guardare opere illegittimamente disponibili

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Diritto d’autore: anche un dispositivo può violarlo

Viola la normativa a tutela del diritto d’autore il dispositivo elettronico che consente agli utenti di guardare facilmente e gratuitamente in tv, opere scaricate in streaming e rese disponibili online senza l’autorizzazione del titolari dei diritti.

La Corte di Giustizia europea è intervenuta nell’ambito di una controversia tra la Stichting Brein, fondazione olandese che tutela gli interessi dei titolari del diritto d’autore, ed il produttore e venditore di un lettore multimediale che consente di avere libero accesso ad opere audiovisive protette senza l’autorizzazione dei titolari.

Nel caso di specie, il software open source e le estensioni (sviluppate da terzi e disponibili online) installate dal produttore sul dispositivo “Filmspeler”, consentono di accedere ai contenuti desiderati sui siti di streaming e di riprodurli, con un semplice clic, tramite il lettore multimediale su uno schermo televisivo.

In particolare, il produttore ha reclamizzato il lettore affermando che esso “consentirebbe, in particolare, di guardare gratuitamente e facilmente, su uno schermo televisivo, materiale audiovisivo disponibile su Internet senza l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore”.

Diritto d'autoreLa Corte è stata investita della questione al fine di valutare se tale condotta costituisca o meno un’ipotesi di “comunicazione al pubblico”, legittima solo se autorizzata dal titolare dei diritti, nonché se tali atti di riproduzione temporanea rientrino tra le esenzioni dal diritto di riproduzione previste dalla Direttiva 2001/29.

Le motiviazioni della Corte a tutela del diritto d’autore online

Dall’analisi della questione, in virtù in particolare dei messaggi promozionali e pubblicitari utilizzati, risulta evidente che il venditore fosse pienamente consapevole della circostanza che le estensioni contenute nel dispositivo consentano l’accesso a opere illegittimamente pubblicate su Internet, in violazione – dunque – delle normative sul diritto d’autore. Infatti, la principale attrattiva per i potenziali acquirenti di un simile dispositivo risiede proprio nel fatto che nello stesso sono preinstallate estensioni che consentono agli utenti di accedere, con estrema facilità, a siti sui quali sono messi a disposizione film protetti dal diritto d’autore senza l’autorizzazione dei titolari di tale diritto. Così come è palese che l’offerta di tale dispositivo sia stata realizzata allo scopo di trarne profitto.

La Corte ricorda che quando i titolari autorizzano la libera comunicazione della propria opera su un sito Internet, si deve ritenere che abbiano considerato l’insieme degli utenti Internet come pubblico, sicché il collocamento, su un diverso sito web, di collegamenti ipertestuali a tale opera non può essere qualificata quale nuova “comunicazione al pubblico”. Tuttavia, nel caso di specie, il dispositivo consente l’accesso ad opere la cui comunicazione non è stata autorizzata dal titolare, e che pertanto investe un pubblico nuovo rispetto a quello che è stato preso in considerazione dal titolare dei diritti.

Inoltre, il lettore contestato stato acquistato da un “numero considerevole di persone”.

Alla luce di quanto sopra, risulta pertanto evidente che la nozione di “comunicazione al pubblico” ai sensi della Direttiva 2001/29 deve essere interpretata nel senso che essa ricomprende la vendita di un lettore multimediale nel quale sono state preinstallate estensioni, disponibili su Internet, contenenti collegamenti ipertestuali a siti web liberamente accessibili al pubblico sui quali sono state messe a disposizione del pubblico opere tutelate dal diritto d’autore senza l’autorizzazione dei titolari di tale diritto.

La Corte evidenzia inoltre che tale condotta non può rientrare tra le ipotesi di esenzione dal diritto di riproduzione individuate dall’art. 5 della Direttiva 2001/29. Infatti, tale esenzione è applicabile solo in determinati casi speciali, che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto. Tuttavia, nel caso di specie, alla luce del contenuto della campagna promozionale adottata per pubblicizzare il lettore multimediale, nonché del fatto che la principale attrattiva di tale dispositivo risiede nella preinstallazione delle estensioni interessate, occorre ritenere che, in linea di principio, l’acquirente di un tale lettore accede intenzionalmente e consapevolmente ad un’offerta gratuita e non autorizzata di opere tutelate dal diritto d’autore, comportando un pregiudizio al normale sfruttamento delle opere tale da ledere ingiustificatamente gli interessi legittimi del titolare del diritto stesso.

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