La pubblicazione di link ad opere protette dal diritto d’autore e disponibili su un altro sito web senza l’autorizzazione dell’autore, si presume illegittima quando i collegamenti ipertestuali sono forniti a fini di lucro. In tali casi, infatti, è ragionevole ritenere che siano state svolte le dovute verifiche per garantire che l’opera non sia stata illegittimamente pubblicata.
La Corte di Giustizia U.E. (Causa C-160/15) era stata interpellata nell’ambito di una controversia tra un noto sito web di rivelazioni scandalistiche dei Paesi Bassi ed una famosa rivista statunitense, che contestava al rotocalco on-line la pubblicazione sul proprio portale di un articolo ed un link ad un sito australiano dove erano state pubblicate senza autorizzazione alcune fotografie di titolarità della rivista.
Nel corso del procedimento, la Corte di Cassazione dei Paesi Bassi ha sollevato questione pregiudiziale relativamente alla interpretazione della direttiva comunitaria 2001/29/CE sull’armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, chiedendo in particolare di chiarire se pubblicare link verso opere protette, liberamente disponibili su un altro sito web senza l’autorizzazione dell’autore, costituisca “comunicazione al pubblico”. La direttiva, infatti, stabilisce che ogni atto di comunicazione di un’opera al pubblico debba essere autorizzato dal titolare del diritto d’autore.
Con la recente decisione la Corte, richiamando la precedente giurisprudenza sul punto, ricorda in primo luogo che la nozione di “comunicazione al pubblico” comporta una valutazione del caso di specie che deve tenere conto di numerosi criteri, tra cui assumono particolare rilevanza il carattere intenzionale e lo scopo lucrativo dell’intervento. Di conseguenza, si ha comunicazione al pubblico ai sensi della normativa a tutela del diritto d’autore, quando l’utente che pubblica il collegamento interviene con piena consapevolezza degli effetti del suo comportamento. Inoltre, per giurisprudenza consolidata, non sussiste comunicazione al pubblico nel caso in cui le opere linkate siano state pubblicate con il consenso del titolare.
Quando però tale consenso manca, è opportuno considerare, da un lato, l’importanza rivestita da Internet e dai link per la libertà di informazione ed il libero scambio di opinioni, e dall’altro le oggettive difficoltà che l’utente (verosimilmente un privato) potrebbe avere nel verificare se i titolari dei diritti d’autore abbiano autorizzato la pubblicazione.
La Corte ha quindi ritenuto che, nelle ipotesi in cui un link a opere senza autorizzazione del titolare venga pubblicato senza fini di lucro, sia ragionevole sostenere che la persona che ha collocato il collegamento non fosse a conoscenza della illegittimità della pubblicazione in quanto, di regola, non agisce con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento.
Quando, invece, sussiste un fine di lucro, è legittimo aspettarsi che l’autore del collegamento abbia realizzato le verifiche opportune per garantire che l’opera non sia stata illegittimamente pubblicata, dovendosi quindi presumere che la pubblicazione del link sia avvenuta con piena cognizione della circostanza che l’opera è protetta e che l’autore potrebbe non averne autorizzato la divulgazione.
In dette ipotesi, salvo prova contraria, la pubblicazione di un link ad un’opera illegittimamente pubblicata on-line costituisce una “comunicazione al pubblico”, vietata in assenza di autorizzazione del titolare dei diritti sull’opera stessa.
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